Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno. Il lavoro notturno è un fenomeno in crescita in quanto molte attività richiedono oggi una turnazione di lavoro sul periodo notturno. La prestazione di lavoro notturno rappresenta un obbligo per il lavoratore che ne sia richiesto. Tuttavia la legge (D. Lgs.66/2003) individua espressamente alcune categorie di lavoratori che hanno diritto ad essere esclusi (su loro richiesta) dall’obbligo, rimettendo, altresì, alla contrattazione collettivà la facoltà di estensione della categoria dei soggetti esonerabili.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16)
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
  • Circolare MPLS n. 8 del 3 marzo 2005. Disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (D.lgs. 66/2003; D.lgs. 213/2004).
  • Nota INL n. 1438 del 14 febbraio 2019, richiesta di parere in ordine ai limiti dell’orario di lavoro notturno ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66. – periodo di riferimento sul quale calcolare come media il suddetto limite (data pubblicazione 15 febbraio 2019).
  • Nota INL n. 1050 del 26 Novembre 2020, lavoratore notturno – definizione – chiarimenti. (data pubblicazione 27 novembre 2020).

 

Definizione di Lavoratore notturno

Si definisce lavoratore notturno (in generale / in assenza di disciplina collettiva) colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno (*) per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno (Nota INL n. 1050/2020).

Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 che ha recepito la direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente (D.Lgs. 532/99).

In particolare viene definito come “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata comprendenti i precedenti.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: 

– la lavoratrice madre di un figlio di eta’ inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta’ inferiore a dodici anni;
– la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di eta’ o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
– la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. In caso di soggetti minorenni, il lavoro notturno è sempre assolutamente vietato; specifiche deroghe sono tuttavia ammesse per:
– Attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, purchè non si protragga oltre le ore 24;
– Minore con più di 16 anni per casi di forza maggiore ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario;
– Casistica ulteriore esplicitamente prevista dai CCNL.

Durata del lavoro notturno

All’Art.13 del D. Lgs.66/2003 stabilisce che l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Il Ministero del Lavoro ha specificato che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, il limite può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.

Sorveglianza sanitaria

Riguardo agli accertamenti sanitari si precisa che il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente. Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal legislatore in almeno due anni. In ogni caso tali controlli devono avvenire a cura e spese del datore di lavoro.

In caso sopraggiungano condizioni di salute, comprovate dal medico competente, che comportano l’ inidoneità al lavoro notturno, il lavoratore sarà assegnato ad altre mansioni diurne. Sono demandate alla contrattazione le modalità applicative. Nel caso in cui ciò non risulti possibile l’assegnazione a mansioni diurne, è demandato alla contrattazione definire le soluzioni

Rischi salute e sicurezza nel lavoro notturno

Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.

Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità. Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.

Il lavoro a turni, soprattutto se comprende turni notturni, rappresenta una condizione di stress per l’organismo perché va a sconvolgere il normale ritmo del ciclo sonno/veglia inducendo cambiamenti nella normale variabilità circadiana delle funzioni biologiche come per esempio: la temperatura corporea, la produzione di urina, la secrezione di alcuni ormoni. Il lavoratore lamenta quindi stanchezza, svogliatezza, apatia e a lungo andare può avere ripercussioni vere e proprie sulla salute. In particolare a breve termine si può andare incontro a:

– disturbi del sonno (i più comuni);
– problemi digestivi;
– stress;
– aumento di peso.

Sul lungo periodo inoltre il lavoratore a turni può andare incontro a:

– malattie dell’apparato gastroenterico;
– effetti sulla sfera psicoaffettiva;
– malattie cardiovascolari.

Relativamente agli infortuni, le professioni maggiormente esposte al rischio di infortunio, gli autisti risultano maggiormente soggetti (incidenza pari al 6,4% del totale), seguiti da infermieri (5,2%), guardie giurate (4,8%) e operatori ecologici (4,2%). (Dati INAIL 2010)

Conseguentemente, la normativa stabilisce che:
1) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni devono beneficiare di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;
2) i servizi e i mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni devono essere equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento.

Lgs. 532/1999

Art. 5. Tutela della salute 

1. I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:

a) ad accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno

Art. 9. Doveri di informazione

1. Il datore di lavoro, prima dell’adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce l’informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche’ la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 8, per le lavorazioni che comportano i rischi particolari di cui all’articolo 4, comma 2.

Art. 10. Comunicazione del lavoro notturno 

1. Il datore di lavoro informa per iscritto la direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro, competente per territorio, con periodicita’ annuale, dell’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui all’articolo 8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Art. 11. Misure di protezione personale e collettiva 

1. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 8, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all’elenco definito dall’articolo 4, comma 2, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
3. I contratti collettivi possono prevedere modalita’ e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

La IARC ha classificato i turni di notte come probabili cancerogeni per l’uomo (Gruppo 2A).

La IARC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, con la Monografia Volume 124, analizza la correlazione e gli effetti del lavoro notturno con alcuni fattori chiave dello sviluppo del cancro quali l’immunodepressione, l’infiammazione cronica e la proliferazione cellulare (associazioni positive tra il lavoro notturno /cancro).

Turni di lavoro di notte: Gruppo 2A probabili cancerogeni per l’uomo

Gli studi caso-controllo più ampi e di più alta qualità hanno evidenziato associazioni positive tra il lavoro notturno e tumori della mammella, della prostata, del colon e del retto. Anche sulla base degli studi effettuati sugli animali, la IARC ha classificato i turni di notte come probabili cancerogeni per l’uomo.

Non è pensabile l’eliminazione dei turni di notte ma è auspicabile un loro attento utilizzo limitandolo ad esempio a non più di 2 turni a settimana e per non più di qualche anno consecutivo.